La Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale anno 2021 (l.r. n. 25 del 19 ottobre 2021) è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 42 della Regione Piemonte del 21 ottobre 2021.
Si tratta di una legge di particolare interesse per il settore estrattivo, poiché il Titolo IV introduce alcune modifiche alla Legge Regionale n. 23 del 17 novembre 2016 “Disposizioni in materia di cave”.
Il testo recentemente pubblicato è stato oggetto di confronto e discussione tra tutti gli stakeholders interessati dalle modifiche, tra cui le Associazioni di categoria del comparto lapideo.
In particolare, si segnalano le modifiche introdotte all’articolo 13 della l.r. 23/2016, che ha in oggetto “Piano di reperimento e di gestione dei materiali litoidi occorrenti per la realizzazione di opere pubbliche”. L’iniziativa di modificare il testo previgente nasce dalla necessità, evidenziata dalle Associazioni di categoria del comparto lapideo, di incentivare l’utilizzo del materiale litoide disponibile presso le cave e gli impianti di recupero, per il soddisfacimento dei fabbisogni delle opere pubbliche. L’utilizzo di questi materiali, in sostituzione all’apertura di cave di prestito, promuove pratiche di circular economy e preserva importanti risorse, in linea con i principi cardine della sostenibilità ambientale, economica e sociale.
L’articolo 13 stabilisce al comma 1 che il piano di reperimento e gestione dei materiali occorrenti per la realizzazione dell’opera pubblica deve tenere conto prioritariamente “[…] degli sfridi derivanti dall’attività estrattiva, dei materiali derivanti dallo scavo delle gallerie e da altre opere e del materiale di riciclo […], nonché dei materiali, purché compatibili con il corretto uso delle risorse, derivanti da interventi di ripristino delle sezioni ottimali di deflusso dei corsi d’acqua […]”. Questi principi non trovavano, prima della modifica, un riscontro nei commi successivi, in quanto non erano stabilite per tutte le tipologie di materiali le percentuali minime di cui deve essere garantito l’utilizzo nell’opera pubblica.
La modifica supera i limiti sopracitati dell’articolato previgente, abbassando a 500.000 metri cubi (prima 900.000) la soglia oltre la quale è necessario il piano di reperimento e gestione dei materiali litoidi per l’opera pubblica e stabilendo chiaramente le percentuali minime di materiali con cui bisogna soddisfare i fabbisogni dell’OO.PP.
Si ritiene che il nuovo testo di legge possa essere un’importante occasione di valorizzazione dei materiali litoidi di scarto provenienti dall’attività di estrazione delle pietre ornamentali, a prescindere dalle loro modalità di gestione, come previsto dal comma 2 bis lettera a) dell’articolo 13 modificato.
Link al Supplemento Ordinario n. 3 al B.U. n. 42: http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2021/42/suppo3/00000001.htm